9.7.14

Minori, Garante privacy: non si trasformi informazione in voyerismo

ha ragione nella prima parte , ma non quando : << fino al dovere di astenersi dal pubblicare stralci di atti processuali la cui diffusione potrebbe, tra l'altro, pregiudicarne la dignità. Il diritto del minore alla riservatezza, specie quando è persona offesa, deve essere sempre considerato come primario rispetto al pur doveroso diritto di cronaca.>> allora spieghi cvome fare a parlarne senza publicare gli atti giudiziari





repubblica.it   09 luglio 2014

L'autorità ha aperto un'istruttoria sul caso e si riserva di adottare provvedimenti nei confronti delle diverse testate che abbiano violato i principi di garanzia: "I

ROMA - "Per l'ennesima volta un caso di cronaca che vede coinvolte minorenni diventa lo spunto per una spettacolarizzazione morbosa di vicende giudiziarie. Non si può trasformare l'informazione in una fiera del voyerismo". Il Garante per la Privacy, si legge in una nota, "stigmatizza con forza il comportamento di alcune testate che oggi, nel dar conto del caso delle minorenni romane raggirate da un fotografo di moda, hanno riportato dettagli e particolari eccessivi (soprattutto di natura sessuale), ampi brani di intercettazioni o sollecitato dichiarazioni delle ragazze coinvolte".

INCHIESTE Baby squillo, nuovo scandalo a Roma
VIDEO - TESTIMONIANZA 1 / 2

Il Garante "richiama dunque tutti i media e i siti web al più rigoroso rispetto dei principi sanciti dalla Carta di Treviso e dal Codice deontologico dei giornalisti". "Pur nel legittimo esercizio del diritto di cronaca su fatti di rilevante interesse pubblico - prosegue la nota - gli organi di informazione devono astenersi dal riportare dettagli e dati personali che possano rendere in qualunque modo identificabili i minori, evitando ogni forma di accanimento giornalistico, così come di soffermarsi su particolari superflui che non aggiungono nulla alla conoscenza dei fatti, ma che appaiono rivolti solo a sollecitare la curiosità dei lettori".
Il Garante ha aperto un'istruttoria sul caso e si riserva di adottare provvedimenti nei confronti delle diverse testate che abbiano violato i principi di garanzia posti a tutela dei minori - a partire da quelli della liceità e della essenzialità dell'informazione - fino al dovere di astenersi dal pubblicare stralci di atti processuali la cui diffusione potrebbe, tra l'altro, pregiudicarne la dignità. Il diritto del minore alla riservatezza, specie quando è persona offesa, deve essere sempre considerato come primario rispetto al pur doveroso diritto di cronaca.

Nessun commento: