18.4.08

Firme referendum V2-Day: il parere di GenerazioneV.



da http://generazionev.blogspot.com/




In questi giorni sono in corso molte discussioni sull’eventualità che le firme raccolte per i tre referendum tema del V2 day del 25 aprile possano non essere valide a causa dell’interpretazione della Legge 25 maggio 1970, n. 352 che all’articolo 31 recita: “Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.”

Per dirimere la faccenda si tratta di dare il giusto nome e la giusta collocazione temporale agli avvenimenti per capire se il problema esiste o no:


1) Quale è la data di convocazione dei comizi elettorali?


2) C’è stata la scadenza di una Camera? Se sì, in che data?


3) Quale è la data in cui è stata depositata la richiesta di referendum?


Rispondiamo a queste tre domande.


1) La data di convocazione dei comizi elettorali è: 6 febbraio 2008 (GU n. 31 del 6-2-2008- Suppl. Ordinario n. 31)


2) Qui c’è il primo dubbio, ma la maggior parte degli esperti propende per il NO: non c’è stata scadenza di una Camera ma scioglimento anticipato. Quindi questo problema non si pone.


3) Il nodo della questione è tutto qui. Bisogna infatti stabilire una volta per tutte cosa si intende per “richiesta di referendum”. Vediamo le due ipotesi principali, partendo dalla prima, la più pessimistica ma meno probabile.


Secondo alcuni per “richiesta di referendum” si intende la firma sul verbale di dichiarazione di proposta di referendum popolare, dichiarazione di proposta che va depositata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e che rappresenta il primissimo atto necessario ad avviare le pratiche burocratiche per il referendum. Tale dichiarazione è stata depositata da Beppe Grillo in data 22 febbraio 2008. E’ chiaro che se l’interpretazione giusta fosse questa non ci sarebbero più tante discussioni da fare: referendum non valido.


La seconda interpretazione è più ottimistica ma non elimina tutti i dubbi. L’articolo 8 recita: La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all’articolo precedente. Allora studiamo l’articolo precedente per capire cosa intende per “elettori” e per “fogli”. L’articolo precedente (quindi il 7) parla di elettori riferendosi ai 500.000 mila che devono firmare i moduli e per fogli intende i moduli per la raccolta firme già bollati dagli uffici comunali e pronti all’uso. Pertanto l’interpretazione più immediata è che per “richiesta di referendum” si intende il deposito dei moduli con le 500.000 firme segnate. Per cui in questa ipotesi sarebbe sufficiente depositare le firme dopo il 6 agosto. A questo punto però bisogna tenere conto dell’articolo 28 secondo il quale i moduli con le firme vanno depositati entro tre mesi dalla data di vidimazione, stando a ciò, iniziando a contare i mesi a partire dal 25 Aprile, risulterebbe che i moduli andrebbero depositati entro il 25 luglio, quando ancora non sono passati i sei mesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali e quindi referendum non validi. Ma… c’è un ma: infatti è proprio lo stesso articolo 28 ad esordire con una frase che lascia intatte le speranze, esso recita Salvo il disposto dell’articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi” Cioè quel "Salvo il disposto dell’articolo 31" parrebbe suggerire che: in casi normali ci sono tre mesi di tempo per depositare ma nei casi di cui all’articolo 31 no! Purtroppo l’articolo non specifica ulteriormente quali possano essere allora i tempi di deposito nei casi di cui all’art 31 ed è qui che si giocherà tutta la partita, perché noi siamo proprio nel caso dell’art 31.


Nonostante il ben noto principio secondo il quale “la legge per i nemici si applica e per gli amici si interpreta”, GenerazioneV propende per l’ipotesi più ottimistica e sostiene il V2 Day del 25 Aprile.


Gli esperti rispondono sul dubbio legittimità V2-day (AUDIO) :




  1. Intervista a Alessandro Massari - membro del Comitato Nazionale, funzionario del gruppo parlamentare radicale



  2. Intervista a Niccolò Zanon - ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Studi di Milano



  3. Intervista ad Alfonso Celotto - Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Roma Tre



  4. Intervista a Giovanni Guzzetta - presidente del Comitato Promotore dei Referendum Elettorali



  5. Intervista a Tommaso Frosini - docente di diritto costituzionale a Napoli





Nessun commento: