Ricorre al Tar dopo la bocciatura in prima elementare, sentenza dopo 13 anni ma lui ha finito gli studi

concludiamo  questo  2023     coin  una  storia  tragico   comica   .  sul nostro  sistema  giudiziatrio italiano   e  su  cause  inutili  che  lo ingolfano   

A mio avviso i genitori del bambino la cui vicenda è riportata sotto hanno sprecato tempo ed soldi oltre ad aver intasato il tribunale e far pagare al contribuente il loro risarcimento . In un paese serio dovrebbero oltre a migliore la giustizia ( 13 anni per una sentenza !!! ) si dovrebbe punire o impedire che si facciano cause inutili . Anch'io ho avuto dei problemi simili , anche se non sono stato bocciato , ma sempre rimandato , ma mica ho fatto ricorso a tribunali , sono andato aventi lo stesso fino ( anche se ci ho messo più anni anzichè laurearmi dopo 4 anni di corso anni o al massimo 5\6 mi sono laureato dopo 15 anni ) alla laurea .

da   the  socialpost  del  31\12\2023




Vicenda incredibile a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. I genitori di un bambino di 7 anni avevano fatto ricorso al Tar per la bocciatura del figlio in prima elementare: anno scolastico 2009-2010. Il bambino intanto prosegue gli studi, accolto con riserva in seconda elementare. La sentenza arriva, sì, ma pochi giorni fa, ben tredici anni dopo il ricorso. Il giovane, intanto, ha vent’anni ed è andato avanti negli studi, diplomandosi senza mai essere bocciato di nuovo.



“Aveva subito un pesante iter sanitario”

Il ricorso dei genitori riguardava la forte discrepanza tra i voti del bambino nel primo quadrimestre e quelli del secondo. Nel primo quadrimestre, infatti, il bambino aveva 7 in tutte le materie e 6 in condotta. A fine anno scolastico, aveva subìto 13 giorni di sospensione e la valutazione riportava diversi 5 e la bocciatura. I genitori fecero presente che il bambino aveva vissuto sin dalla nascita un pesante iter sanitario per problemi di salute congeniti.
Il Tar ha dunque accolto la richiesta e con un’ordinanza del 21 luglio 2010 sospende la non ammissione dell’alunno alla classe successiva con la seguente motivazione: “emergendo prima facie un’evidente ed ingiustificata discrasia fra la valutazione del primo e quella del secondo quadrimestre”.
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 910/2023, mette la parola fine alla vicenda e dichiara cessata la materia del contendere stante l’avvenuta conclusione del percorso scolastico dello studente, con onere per il Ministero dell’Istruzione di rifondere ai ricorrenti l’importo delle spese di cancelleria sostenute per incardinare il procedimento nell’anno 2010, a cui sono stati costretti per consentire il regolare percorso di studi ad un alunno di sette anni.

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