Continua ancora la tiritera di esponenti politici e di movimenti di cattolici reazionari sulla sospensione della maestra sarda . Tutto ciò Nonostante Sulla vicenda, ormai più che rafferma, della maestra di Oristano sia intervenuto salomonico ( visto che ha inviato gli ispettori , in modo d a dare in contentino a chi si lamentava che le procedure non siano state corrette ) a mettere una pietra tombale ( ? ) il ministro dell’Istruzione Valditara, che precisa che avrebbe dovuto fare il suo mestiere, non fare la propagandista religiosa in luoghi istituzionali , cioè «Anziché insegnare geografia, storia e matematica, la maestra avrebbe fatto cantare inni religiosi o pregare. È quindi una violazione di un obbligo previsto dalla legge. Se poi si tratti di canzoni religiose, di Bandiera rossa o di leggere Repubblica durante l'ora di matematica, non cambia » afferma il ministro. Ora la misura della sospensione non è dunque affatto “esagerata” come in tanti , sottoscritto compreso , avevamo creduto dalle prime frammentarie informazioni, visto che la maestra aveva ricevuto diversi richiami bonari da parte del dirigente, nel corso di diversi mesi, ma lei era evidentemente era troppo ossessionata dall’utilizzare l’innocenza dei bambini per inculcare le sue interpretazioni religiose, anziché fare il lavoro per cui tutti noi la paghiamo. A margine di questa vicenda, in cui tutta la destra bigotta e oltranzista non ha perso occasione ed continua tutt'ora a strumentalizzare la vicenda per strillare al cristianesimo perseguitato, scavalcando organi competenti e stimati professionisti per tuffarsi in considerazioni su argomenti che non conoscono o conoscono appena perchè
Maestra sospesa per le preghiere, «il Ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari»
La nota del Ministero dell'Istruzione sul caso di Marisa Francescangeli di Oristano
Sul caso di Marisa Francescangeli, «il Ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell'amministrazione, non degli organi politici»
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